giovedì 25 gennaio 2018

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA. AGENZIA DELLE ENTRATE: LA MAFIA SI SERVE DI TUTTI PER ESTORCERE LA FAMIGLIA GANDINI!





Come ho anticipato nel titolo, LA MAFIA (autorità e politici) si serve di tutti per OMERTARE, continuamente, estorsioni e "pizzi" imposti con prepotenza contro la nostra famiglia!
Da intere generazioni, vengono organizzate strategie finalizzate all'imposizione subdola e illegale di richieste di denaro.
Dietro a richieste apparentemente lecite, vengono invece omertate (nascoste) richieste di denaro "non dovute".  Ogni "metodo" è usato contro la famiglia Gandini per derubarla in OMERTA'! Ogni occasione è adatta per mascherare costi "lievitati" di proposito!


Anche nel caso odierno, posso dimostrare come mi vengono imposte "opportune" minacce pur di indurmi a pagare ciò che non è dovuto!

Più sotto, pubblico una mail ricevuta da un collaboratore della "tributaria" di Roma, a seguito di un mio Ricorso effettuato contro il Consorzio Bonifica di Ferrara. In questa mail si può evidenziare che, a fronte di una richiesta di denaro di € 60, se non pagherò, mi verrà richiesta una somma di € 2.250 !

In questa mail, mi si ricorda che :
" ... ottemperando a quanto sopra richiesto, il contributo unificato dovuto ammonterà a soli € 60.00 anziché € 2.250.00, come già comunicato nella raccomandata ... "


Questa situazione è ancora meglio indicata nelle lettera che ho ricevuto dal dipartimento delle finanze per conto della commissione tributaria di Ferrara, sotto pubblicata, dove, per motivazioni assurde, si prospetta la somma altrettanto assurda di € 2.250 in caso di mancato pagamento !

In realtà, non devo pagare nemmeno i 60 Euro annualmente richiesti dalla "Bonifica", per i motivi sotto elencati in una mia successiva Opposizione alla Commissione Tributaria, intervenuta per recuperare il credito. Ho quindi presentato una Denuncia contro la  "Bonifica di Ferrara", già "regolarmente" archiviata come tutte le denunce presentate in procura dalla famiglia Gandini.


Da tutto ciò, si nota benissimo l' intromissione subdola e oppressiva della MAFIA (autorità e politici) apparentemente invisibile ma pur sempre CONCRETA, che, continuamente, pilota e dirige le vicende, i fatti e le persone rovinando e distruggendo la nostra famiglia!

" ... nel ricorso spedito, in relazione al valore della lite, ammonta ad
€ 60,00; tuttavia, poiché nel ricorso non sono stati indicati né il valore della lite, né il codice fiscale, la scrivente disporrà, nel caso che non si provveda tempestivamente ... , la conseguente emissione di avviso bonario, con richiesta di pagamento ... nella misura prevista dallo scaglione massimo (€ 1.500,00) ...  aumentato della metà (€ 750,00) poiché, ai sensi dell' art. 13, ...  è stata omessa anche l'indicazione del codice fiscale, per un  totale di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00)."

Trovo questo comportamento assolutamente illegale, con richieste di denaro talmente elevate che si addicono molto più a usura piuttosto che ad una istituzione di Stato!
#Attualmente, la commissione tributaria di Ferrara ha incaricato l'agenzia delle entrate-riscossione di Ferrara, di impormi il pagamento di queste somme di denaro che non deve avere.
Questa sotto pubblicata, è la mia "Opposizione" contro una "Cartella" delle agenzie entrate-riscossione, per conto della commissione tributaria di Ferrara su richiesta della "Bonifica", dove vengono imposte somme e cifre non dovute.

Questo avviene perché la nostra famiglia è sotto estorsione da parte della MAFIA (autorità e politici) da intere generazioni!



     Cartella Agenzia entrate




             COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE FERRARA


OGGETTO:

OPPOSIZIONE alla Cartella di Pagamento N. ... ... ... ... ... ... emessa da agenzia delle entrate-riscossione – prov. Ferrara Via Monsignor Maverna 4  44122 Ferrara per conto Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara.

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Aggiungo ancora che, nei documenti da me ricevuti

non è specificato né dettagliato nessun tipo di servizio svolto, nessuna "voce" di rimando a cui fare riferimento per i diversi costi richiesti. Dunque, a mio parere, non esistono basi su cui fare riferimento nella richiesta di somme distinte tra il 2015 e il 2016, come da fatture.

Faccio presente ancora, pur ritenendo di non essere tenuta al pagamento di tali somme, che in base alle ultime decisioni, il consorzio ha ridotto le "tasse di scolo", che non dovrebbero superare i ... Euro, mentre, nella fattura a me richiesta per il 2015 dovrei versare ... Euro con aggiunta di spese di notifica ... Euro. Per un totale di  ... Euro.

Ricordo inoltre, in base al principio sancito dal governo in sede di legge di stabilità, che per l'anno 2016 non ci sarebbero dovute essere nuove tasse.

Non esistono vantaggi per quanto riguarda l'immobile sito in Via ... Mirabello (Fe),
Spetta al consorzio dimostrare l'esistenza di vantaggi per i proprietari degli immobili e, vista l'assenza di utilità nel caso specifico, ritengo una vera ingiustizia la richiesta della somma totale, riportata nella cartella che ho ricevuto dall' Agenzia delle entrate-riscossione.
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NOTIFICO:
In particolare come il beneficio esistente debba essere annualmente aggiornato e verificato;

Per ciò che riguarda le acque reflue, queste rientrano (alla luce del codice dell' ambiente: art. 74, lett. i) tra le acque meteoriche, che devono quindi essere smaltite dal servizio di fognatura.

Gli ultimi dati disponibili sono relativi al 2006 e dicono che i contributi di bonifica ammontano, in tutta Italia, a oltre 362 milioni di Euro. L'aspetto sconcertante è, però, che circa un terzo di questi tributi (147 milioni) è pagato da proprietari urbani.
Eppure la bonifica è ritenuta faccenda che riguarda l'agricoltura, tant'è che nelle varie Regioni a interessarsene è l'assessore all'agricoltura.

Invece vi sono Regioni nelle quali la partecipazione dei proprietari non agricoli raggiunge cifre e percentuali di tutto rispetto: quasi 15 milioni di euro in Lombardia (il 28% del totale dei contributi), oltre 7 milioni in Campania (il 37%), ben 36 milioni nel Veneto (il 38%). In una piccola Regione come l'Umbria i contribuenti urbani versano poco meno di 3 milioni di euro, che però costituiscono oltre il 45% del carico tributario. In Liguria i proprietari non agricoli pagano in valori assoluti una cifra limitata (400mila euro),
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(400mila euro), ma che rappresenta il 54% del totale. Due situazioni, infine, particolarmente pesanti sono costituite da Emilia e Toscana. In Emilia la proprietà urbana versa ai consorzi quasi 50 milioni di euro (il 47%), mentre in Toscana la cifra è minore (24 milioni), ma costituisce addirittura più dei due terzi dell'onere complessivo.

Come giustificano i consorzi di bonifica questa estensione dei contributi?
Asserendo che gl'immobili colpiti ricevono un beneficio dai lavori di bonifica.
Sia la legge che regola la bonifica (risalente al 1933, "legge Serpieri", r.d. 215, ancora da rispettare perché operante come legge-quadro vigente in materia), sia l'ampia giurisprudenza interpretativa emanata in tema di contributi (ai massimi livelli, con sentenze plurime della Cassazione, anche a Sezioni Unite, l'ultima delle quali pronunciata lo scorso giugno), sono molto rigorose in tema di natura del beneficio che deve essere apportato dalla bonifica.
E qui si rivela, di solito, l'illegittimità del comportamento dei consorzi, perché il beneficio deve essere diretto e specifico e soprattutto deve tradursi in un incremento del valore dell'immobile da sottoporre a contributo. Invece, è quasi usuale la pretesa dei consorzi di ricevere un contributo senza aver prima offerto un corrispettivo beneficio.

L'elenco dei casi di illegittimità contributiva comprende, fra gli altri, l'imposizione immotivata per opere che non sono comprese nell'elenco della "legge serpieri", ma vengono realizzate sulla base di compiti nuovi, che i consorzi si sono assunti da sé (in nome di "nuove fasi" della bonifica) o che sono stati ad essi affidati dalle regioni. In realtà la riserva di legge in tema di prestazioni patrimoniali (costituzione, art. 23) non consente di pretendere contributi senza che vi sia una legge a prevedere l'imposizione. Ne consegue che opere escluse dall'elencazione della "legge Serpieri", anche ammettendo che rechino un beneficio, debbono essere finanziate o con la fiscalità generale o in altra maniera, individuata però da una norma legislativa.

Non sussiste alcun obbligo di pagare i contributi di bonifica quando le opere cui attende il consorzio non tornino a diretto vantaggio o beneficio dell'immobile. In particolare non è sufficiente l'inserimento di un bene nell'ambito del comprensorio consortile perché ne derivi automaticamente un beneficio a tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio stesso.
Inoltre, non è neppure sufficiente che si verifichi a tal fine un qualsiasi generico beneficio a favore degli immobili, ma è necessario che si determini un vantaggio di tipo fondiario
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che produca un incremento di valore degli stessi.

Il contributo non può essere applicato senza che il contribuente abbia mai ricevuto alcun servizio o beneficio dal consorzio. L'art. 862 del codice civile prevede che per un comprensorio suscettibile, ex art. 857 del codice civile, di opere di bonifica, l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle attività ad essa connesse, possono essere affidate ad un Consorzio, per l'appunto denominato di bonifica, coattivamente costituito fra i proprietari, ed espressamente qualificato dal legislatore come ente pubblico economico. L'art. 860 del codice civile prevede che "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
Quindi per poter applicare il contributo è necessario che il proprietario ne tragga un beneficio: nel caso specifico, il mio immobile non ha ricevuto nessun beneficio, per cui spetta al Consorzio dimostrare il contrario.

Il R.D. n. 215 del 13/02/1933 e succ. modif. che disciplina la bonifica integrale e la relativa attività dei consorzi di bonifica ed è riconosciuto il potere di imporre alle proprietà consorziate contributi costituenti oneri reali sui fondi (artt. 59 e 21 R.D.), ma ciò solo nei confronti delle categorie "dei proprietari interessati" tra cui quelli di immobili che traggono dalla bonifica un vantaggio singolarmente dimostrato e proporzionalmente quantificato.

Inoltre, l'elemento in sfavore della pretesa del consorzio è costituito dalla Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 che all' art. 11 ha stabilito che il proprietario dell'immobile non è tenuto al pagamento del contributo di bonifica, nei casi in cui sia stato assoggettato alla tariffa del servizio idrico integrato (Commissione Tributaria Provinciale di Caserta sezione XVII Sent. n. 196/17/09 del 30/01/2009 - 27/02/2009)
il vantaggio derivante dalle opere di bonifica deve essere diretto e specifico e comprovato, conseguito e conseguibile a causa della bonifica stessa (Cass. Sezioni Unite 6/2/84 n. 877 e Cons. di Stato 1984 n. 501) e l'assenza di uno dei due presupposti rende illegittima la pretesa.
L'onere di provare l'esistenza della pretesa contributiva è a carico e cura dell'ente impositore e deve effettuarsi prima di procedere all'applicazione ed alla quantificazione del contributo (Cass. Sez. V Sent. del 29/09/2004 n.19509- Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. X n. 57 del 19/04/2005)

I contributi di Bonifica sono volontari e non sono obbligatori (pertanto non vanno pagati) perché i consorzi di
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Bonifica agiscono solo ed esclusivamente come concessionari pubblici delle funzioni di difesa del suolo, pertanto non possono vantare alcun beneficio apportato agli immobili con spesa a carico della proprietà consorziata, perché le opere e le manutenzioni sono già sostenute con denaro pubblico (fondi regionali, statali e dell' Unione Europea), e pertanto il contributo di Bonifica risulterebbe essere una doppia imposizione.

La vertenza contro i contributi di Bonifica è essenzialmente la vertenza sul decentramento amministrativo, per dare piena e concreta attuazione alla L. 59/97 e al D. Lgs. 112/98  laddove stabiliscono che le funzioni di difesa del suolo devono essere trasferite ai comuni (che hanno già la competenza in materia di primo intervento di protezione civile e presto gestiranno anche il catasto) e alle province (che coordinano già oggi il territorio con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).
Ai consorzi di Bonifica devono rimanere solamente le funzioni che riguardano il servizio irriguo (la fornitura di acqua alle aziende agricole).

E' illegittima la cartella esattoriale ingiungente il pagamento dei contributi consortili dei consorzi di bonifica se emessa in assenza dei piani di contribuenza.

LA NUOVA LEGGE BONIFICA:

La norma prevede di escludere dal tributo gli immobili urbani che sversano nelle fognature: questi cittadini dovranno versare il contributo solo al gestore del sistema idrico integrato, e non più, come accaduto finora, anche a! consorzio.
Nel nostro caso paghiamo già il contributo per la rete fognaria alla azienda "HERA", come da fatture accluse, pertanto,

dopo quanto sopra citato, e considerata l'assoluta mancanza di apporto utile ed evidente di incremento di valore al nostro immobile da parte del consorzio di Bonifica, riteniamo di nulla dovere, in quanto richiesta illegittima.

Ciò premesso e considerato,
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VOGLIA
La Commissione Tributaria provinciale di Ferrara

In via principale:

1. Previa verifica del mancato perfezionamento della motivazione e dell'analitica determinazione a cura Consorzio di Bonifica della contribuzione addebitata, dichiarare nulle le cartelle di pagamento e l'addebito del contributo di bonifica, per carenza e diretto di motivazione ai sensi della Legge 241/90 e dell'art. 7 della legge 212/2000 e dei criteri generali che soprassiedono alla motivazione ed all'accertamento in materia tributaria.

2. Dichiarare la carenza del potere impositivo del consorzio di bonifica e per l'effetto annullare il contributo di bonifica addebitato con le cartelle quivi impugnate, per violazione degli artt. 10, 11, 17 e 59 del R.D. 215/33, coordinato disposto con artt. 8 e 9 del D.P.R. 947/62.

                                                           CHIEDE

che venga annullata la richiesta di pagamento di cartelle alla bonifica, tramite Agenzia delle entrate-riscossione, in quanto denaro non dovuto, viste le motivazioni di cui sopra, e sulla base della specifica protezione costituzionale garantita dall' art. 23 della Costituzione.

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POST in Riferimento:

lunedì 22 maggio 2017
"LEGALITA': DENUNCIA ALL'ENTE CONSORZIO BONIFICA PIANURA DI FERRARA E OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIONE DELLA DENUNCIA CONTRO IL VETERINARIO MARZOLA DI RO' FERRARESE. ECCO COME IL TRIBUNALE OPERA NEI CONFRONTI DELLA FAMIGLIA GANDINI". 

http://famigliagandini.blogspot.it/2017/05/legalita-denuncia-allente-bonifica.html



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