mercoledì 20 settembre 2017

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DOTT.SSA ALESSANDRA MARTINELLI: ECCO COME LA DITTATURA-MAFIA MANOVRA IL TRIBUNALE CONTRO LA FAMIGLIA GANDINI DI FERRARA!

In riferimento alla MULTA-TRUFFA ricevuta da mio fratello Alessandro da parte della polizia locale associata medio polesine:
a seguito di Denuncia da lui presentata, di cui venne subito richiesta ARCHIVIAZIONE da parte del pubblico ministero di Rovigo Sabrina Duò, ricevette successivamente conferma della prosecuzione dell' indagine per truffa da parte del Giudice per le Indagini Preliminari Alessandra Martinelli. Dopo un dibattimento presso il citato g.i.p., accompagnato dal proprio avvocato, ottenne una ulteriore ARCHIVIAZIONE proprio dallo stesso giudice, il quale in un primo momento aveva invece valutato la prosecuzione e la validità del fatto.

Ora, pubblico una nuova OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIONE PER NUOVI FATTI evidenziati nel corso delle indagini, che dimostrano la veridicità delle truffe subìte di continuo dalla famiglia Gandini, omertate e cammuffate da eventi "casuali"!

NELLO SPECIFICO, ANCHE IL GIUDICE ALESSANDRA MARTINELLI ARCHIVIA UN FATTO INGIUSTO IMPUTANDO COLPE A CHI NON NE HA! ENUNCIANDO MOTIVAZIONI TANTO IMPROBABILI QUANTO ASSURDE, VISTA L'EVIDENZA DEL TENTATIVO DI TRUFFA E RAGGIRO!
LE AFFERMAZIONI DEL G.I.P. ALESSANDRA MARTINELLI NON TROVANO RAGIONI NE' NELLA GIURISPRUDENZA,  NE' NELLA GIUSTIZIA UMANA, IN QUANTO I REATI SI RAVVISANO TUTTI, E SI RAVVISA PURE UNA NON ADEGUATA CONSIDERAZIONE DEGLI STESSI!
TUTTO QUESTO SU ORDINI DI DITTATURA-MAFIA (autorità e politici), OVVERO "IL SISTEMA ITALIANO" A SCOPO ESTORSIVO CONTRO CITTADINI ONESTI!

ECCO LE INGIUSTE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE MARTINELLI PER ARCHIVIARE L'OPPOSIZIONE DI MIO FRATELLO ALESSANDRO, obbligandolo così, a pagare e sostenere spese INGIUSTE camuffate da situazioni e circostanze simil-LEGALI, ma che della LEGALITA' non hanno NULLA!
                          
               
                                      TRIBUNALE DI ROVIGO
                         Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice, dott.ssa Alessandra Martinelli, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza camerale celebrata il giomo 15.2.2017 nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di ignoti ed iscritto per il reato di cui all'art. 323 c.p.;
                                                     ***
esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. formulata il 9.5.2016
(pervenuta presso la cancelleria dell'intestato Ufficio il 19.7.2016);

esaminata la opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla parte offesa,
già querelante, pervenuta presso l' intestato ufficio unitamente alia richiesta di archiviazione,
a seguito di avviso ex art. 408, comma II, c.p.p.;

considerate le deduzioni svolte dalla difesa della persona offesa all'udienza camerale
celebrata il 15.2.2017, all'esito della cui celebrazione la scrivente si riservava di decidere;

rilevato che i fatti - così come dedotti - tanto nella querela quanto nell' opposizione alla richiesta di archiviazione, non integrano il reato per cui è iscritto il presente procedimento, posto che non si ravvisano né violazioni di norme di legge o regolamento, né omissioni nel rispetto di obblighi di astensione;

ritenuto, peraltro, come tali fatti non possano integrare neppure un tentativo di truffa così come prospettato dal querelante, in quanto non si individuano artifizi o raggiri volti ad indurre taluno in errore, così come richiesto dall'art. 640; 
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considerato, altresì, che non può nemmeno ritenersi integrato il diverso reato di
rifiuto od omissione di atti d'ufficio, ex art. 328 c.p,, in quanto, da un lato, non vi era alcun obbligo di allegare la prova fotografica dell' infrazione al verbale inviato alla Persona Offesa., essendovi un espresso divieto in tal senso ( v. punto 6.3, Circolare Ministero dell' Interno nr.300/A/10307/09/144/5/20/3, aff. 19), e, dall'altro lato, non può essere contestata la
mancata messa a disposizione della predetta fotografia da parte di Cristina Lavezzo - in
qualità di lstr. Vigilanza della Polizia Locale - giacché non risulta essere stata formulata alcuna esplicita richiesta di esibizione o visione della fotografia al Comando di Polizia Locale Associata Medio Polesine da parte della Persona Offesa;

rilevato, in uno a tutti, che il querelante deduce un mancato accesso agli atti -
concernenti le prove fotografiche di una sua violazione del Codice della Strada - dovuto al suo mancato invio dell' atto sostitutivo in cui si sarebbe dichiarato responsabile in solido dell'infrazione commessa (in quanto proprietario del veicolo "rilevato'), così come richiesto dal sistema informatico;

considerato, quindi, che il mancato accesso alle prove fotografiche è imputabile allo stesso querelante, il quale avrebbe dovuto dapprima inviare il suddetto atto, salvo poi
ricorrere per le vie legali nell' ipotesi in cui dalle risultanze fotografiche emergesse una sua irresponsabilità in ordine all' infrazione contestata;
ritenuto, dunque, che i fatti denunciati sono privi di rilevanza penale, non integrando
alcuna ipotesi di reato;
                                      P.Q.M.
visti gli artt. 408-411 c,p.p. e l'art. 125 disp. Att, C.p.p.;
Dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli Atti
al Pubblico Ministero in sede.
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NUOVA MEMORIA-OPPOSIZIONE ALL' ARCHIVIAZIONE, DI ALESSANDRO GANDINI, A SEGUITO DI NUOVI FATTI EMERSI NEL CORSO DELLE INDAGINI.

                                        PROCURA DELLA REPUBBLICA
                                      PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO

                                        Memoria della Persona Offesa

redatta da Alessandro Gandini (P.O.) a seguito dell'Archiviazione del G.I.P. Alessandra Martinelli, per nuovi fatti evidenziati nel corso delle indagini, e per questo CHIEDE la riapertura delle stesse.

Il sottoscritto Alessandro Gandini nato a Ferrara il ..., residente a Mirabello fr. Terre Del Reno (FE) 44047, Via ... , Codice Fiscale ... ,
                                     espone quanto segue:


In veste di persona offesa, ritengo l'Archiviazione del procedimento in epigrafe ingiusto e ingiustificato. Ritengo tale decisione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa A. Martinelli, una decisione non idonea, non equa, nonché lesiva nei confronti di un cittadino onesto, danneggiato dagli eventi già notificati nella Denuncia-Querela presentata a suo tempo, e nella successiva Opposizione all'Archiviazione; perpetuando, in questo modo, i danni così riassunti:

“In data 22/09/2015, è stata depositata presso l'ufficio postale di Mirabello, sito in Piazza I Maggio n. 8, una Raccomandata a me indirizzata, che trasmetteva un verbale di accertamento della violazione del codice della strada, da parte del Comando della Polizia Locale Associata Medio Polesine, Comune di Canaro (Rovigo), sede Comando Piazza Matteotti 11, 45038 Polesella (Rovigo), che nella stessa giornata ho ritirato.
 Nel sopra citato verbale di violazione n. ... , in base alle risultanze fotografiche messe in evidenza dalla Istr. Vigilanza Cristina Lavezzo, viene accertato che in data 20/08/2015 alle ore 19:54, la mia vettura marca ... con targa ... , circolava in Comune di
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Canaro SS. 16 – Km. 61 + 730, in direzione Ferrara, superando il limite di velocità stabilito (70 Km/h) di 9 Km/h.
Faccio notare che, nel verbale viene citata più volte la prova fotografica di accertata violazione, foto che possono essere visionate sul Sito Web: http://www.consultaverbali.it/

Ma, andando a verificare e a ricercare sul Sito su citato utilizzando il codice indicato sul verbale ... , le foto di accertata infrazione, che dovrebbero ritrarre la mia vettura e il luogo della violazione come PROVA CERTA, e comunque, UNICA, visto che io non sono stato fermato da una regolare pattuglia di polizia municipale per la contestazione diretta, NON MI E' CONSENTITO VISIONARE ALCUNA FOTO.
Sul Sito compare solo un modulo già compilato con i miei dati, ovvero  UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA', che  dovrei firmare allegando un documento valido di Identità.
Risulta essere dal testo già prestampato, una VERA E PROPRIA RICHIESTA di DICHIARAZIONE da parte mia, DI AMMISSIONE DI COLPA.
Ritengo, non solo di NON AVER COMMESSO LA VIOLAZIONE, ma che sia  MIO DIRITTO VISIONARE E VERIFICARE LE PROVE che accertano la contestazione da parte della Polizia Locale di Canaro, SENZA LE QUALI IL VERBALE NON SAREBBE VALIDO.
Ravviso un TENTATO REATO DI RAGGIRO nei miei confronti, visto che si pretende da me il PAGAMENTO DI UNA SANZIONE SENZA FORNIRMI LE PROVE (accertamenti) FOTOGRAFICHE, O ALTRO TIPO DI PROVA.
Ritengo pertanto, questa modalità non conforme alle vigenti norme, e quindi, NON LEGALE.
Inoltre, Ravviso anche una ipotesi di reato da parte del comando della polizia locale di Canaro che dimostra chiaramente di NON ESSERE IN POSSESSO DELLE FOTO.”


NUOVI FATTI EVIDENZIATI DA PROVE ACCLUSE:

Quando il Giudice, dott. Alessandra Martinelli, afferma "come tali fatti non possano integrare neppure un tentativo di truffa, così come prospettato dal querelante, in quanto non si individuano artifizi o raggiri volti ad indurre taluno in errore, ... "

Temo che l' ill.mo Giudice non abbia valutato bene o non abbia assolutamente inquadrato il tentativo di raggiro effettivo, in quanto è sufficiente raggiungere il Sito
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http://www.consultaverbali.it/ per notare come, ad oggi, la polizia locale associata medio polesine abbia "provveduto" a SOSTITUIRE LA DICHIARAZIONE DELL' ATTO SOSTITUTIVO che all'epoca dei fatti pretendeva da me con una mia dichiarazione di colpevolezza, con UN ALTRO TIPO DI DOCUMENTO, ovvero, il regolare documento che avrei dovuto trovare accedendo al Sito: UNA SEMPLICE RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DEL CODICE STRADALE!
Come si può facilmente notare, quest'ultimo documento non implica e non richiede nessun tipo di DICHIARAZIONE, NE' DI AMMISSIONE VOLONTARIA DI COLPE, come invece il modulo iniziale che ritengo tuttora ILLEGALE, poiché è un DIRITTO DI TUTTI, prima di pagare le multe, prendere visione delle foto o dei video.
Il cambio repentino del documento in questione, PROVA, ancora una volta, un' ulteriore intenzione di NASCONDERE LA VERITA' SUL TENTATIVO DI TRUFFA, che stavo subendo dal Comando della polizia municipale locale di Canaro!


Quando il Giudice, dott. Alessandra Martinelli allude all' ex art. 328 del c.p., considerando che “non può ritenersi integrato il diverso reato di rifiuto od omissione di atti d'ufficio, ex art. 328 c.p.. in quanto, da un lato, non vi era alcun obbligo di allegare la prova fotografica dell'infrazione al verbale inviato alla Persona Offesa, essendovi un espresso divieto in tal senso (v. punto 6.3, Circolare Ministero dell'Interno nr. 300/A/10307/09/144/5/20/3, aff. 19), ...”

Premetto che, in realtà, una omissione di atti d'ufficio è comunque avvenuta, in quanto, per poter prendere visione delle foto, ero COSTRETTO a firmare una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA' dove ero obbligato ad ammettere una infrazione che ritengo di non aver commesso. Per cui, la presenza sul Sito www.consultaverbali.it di questo unico documento illegale, mi ha portato a capire che
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le foto sono inesistenti! Oltre a questi torti, ho comunque subìto una omissione delle foto comprovanti quanto mi si contesta e per cui mi si chiede la corresponsione di un pagamento, a meno di costringermi ad un atto illegale!

Per quanto concerne invece il punto 6.3 della Circolare del Ministero dell'Interno nr. 300/A/10307/09/144/5/20/3, è vero che vige il divieto per la privacy di produrre foto o video dell'infrazione ma, solo a determinate condizioni: come si può notare, insieme alla documentazione della multa, ricevuta tramite posta raccomandata, ho ricevuto anche una specie di password, un codice con lettere e numeri comprensivi della targa della mia auto, con cui avevo DIRITTO di vedere le foto o video, pertanto è fuori luogo la violazione alla privacy motivata dal G.I.P., in quanto solo io potevo accedere disponendo della password! Aggiungo che vige anche la norma di oscurare l'immagine dei passeggeri all'interno dell'auto qualora risultassero visibili.

Questa ultima motivazione da parte del Giudice Martinelli mi appare come un altro impedimento alla GIUSTIZIA e alla VERITA' DEI FATTI, così come al procrastinare una situazione ingiusta verso un cittadino onesto che chiede solo LEGALITA' e che, in questo caso, non è assolutamente protetto e assistito dalla LEGGE!


A questo proposito, il G.I.P. imputa addirittura a me la colpa di non aver richiesto le fotografie, in quanto ritiene che la Istr. di Vigilanza, Cristina Lavezzo non fosse tenuta a ciò proprio perché io non le avevo richieste.
Reputo che il motivo sia chiaro: se avessi richiesto le foto, come avrei in realtà fatto e voluto, avrei dovuto firmare una ammissione di colpa sull'infrazione, che io ritengo NON COMMESSA; un atto assurdo perché ingiustificato e non necessario!

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Per cui, visti i fatti, ho ritenuto giusto presentare DENUNCIA-QUERELA contro il Comando di Polizia Locale Associata Medio Polesine di Canaro riconoscendo un atto illegale compiuto nei miei confronti.
Penso che, ai fini di una VERA GIUSTIZIA,  anche se a commettere atti illeciti sono le stesse autorità, non è giusto subìre danni o altro.

"Quando la stessa Giudice Martinelli afferma " Considerato, quindi, che il mancato accesso alle prove fotografiche è imputabile allo stesso querelante, il quale avrebbe dovuto dapprima inviare il suddetto atto, salvo poi ricorrere per le vie legali nell'ipotesi in cui dalle risultanze fotografiche emergesse una sua irresponsabilità in ordine all'infrazione contestata; ... "

Ritengo tale affermazione ingiusta per i motivi sopra narrati, e aggiungo che, se io avessi sottoscritto la dichiarazione dell'atto sostitutivo di notorietà, come decretato dal G.I.P., mi sarei auto-accusato di una infrazione mai commessa. Ed è in questo atto che ho ravvisato il tentativo di truffa!

"Quando la Giudice Martinelli afferma " ritenuto, dunque, che i fatti denunciati sono privi di rilevanza penale, non integrando alcuna ipotesi di reato ... dispone l'archiviazione del procedimento ... "

Come riferito sopra, le affermazioni della Giudice non trovano ragioni né nella Giurisprudenza, né nella Giustizia umana, in quanto i reati si ravvisano tutti e si ravvisa pure una non adeguata considerazione degli stessi.

Ricordo ancora che, per espletare i miei DIRITTI ho assunto un avvocato, avv. ... , a cui ho corrisposto una parcella corrispondente a Euro ... . Non ritengo giusto subìre tali ingiustizie come MIA COLPA per
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poi dover sostenere anche i costi di tale maltrattamento.

Voglio ancora far notare che, sarebbe stato molto più semplice se il Giudice o ancora prima, il Pubblico Ministero, avessero chiesto direttamente agli indagati, in corso di indagini, ovvero al Comando di Polizia Municipale di Canaro, le su citate foto, in modo da appurare la verità.
Questo non è mai avvenuto e non ne è stata fatta menzione!

Pertanto, visti gli atti,
CHIEDO GIUSTIZIA ALLA PROCURA CON LA RIAPERTURA DELLE INDAGINI E IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI.


ACCLUDO I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Verbale di Accertamento Violazione;

2) Modulo precompilato di dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà;

3) Immagine che attesta, andando a digitare il codice indicato sul verbale, per prendere visione delle fotografie della mia auto sul Sito Web: www.consultaverbali.it, l'uscita di una pagina Web, che mi obbliga a scaricare, compilare, firmare e inviare alla Polizia Municipale di Canaro, una Dichiarazione Sostitutiva dell' Atto di Notorietà, con cui dovrei dichiarare spontaneamente una mia ammissione di colpa, prima ancora di aver visto le foto comprovanti la violazione;

4) Busta originale contenente il verbale;

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5) NUOVO MODULO APPARSO SUL SITO www.consultaverbali.it  dopo la mia Denuncia al Comando di polizia municipale di Canaro;

6)Parcella corrisposta all' avv. ... ;

7)Copia relativa alle motivazioni di Archiviazione della mia Opposizione da parte del G.I.P.

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DOCUMENTI:
Sopra Verbale di Accertamento Violazione;


Sopra Verbale di Accertamento Violazione (Retro)




Sopra, Modulo precompilato di dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà; 



Sopra, Modulo precompilato di dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà (Retro)



Sopra, Immagine che attesta, andando a digitare il codice indicato sul verbale, per prendere visione delle fotografie della mia auto sul Sito Web: www.consultaverbali.it, l'uscita di una pagina Web, che mi obbliga a scaricare, compilare, firmare e inviare alla Polizia Municipale di Canaro, una Dichiarazione Sostitutiva dell' Atto di Notorietà, con cui dovrei dichiarare spontaneamente una mia ammissione di colpa, prima ancora di aver visto le foto comprovanti la violazione;


Sopra, NUOVO MODULO APPARSO SUL SITO www.consultaverbali.it  dopo la mia Denuncia al Comando di polizia municipale di Canaro;


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Click sulle Immagini.
martedì 27 ottobre 2015
POLIZIA LOCALE ASSOCIATA MEDIO POLESINE: UN'ALTRA PROVA ECLATANTE DI TRUFFE CONTINUE, DI ACCANIMENTO CONTINUO E DEI "PIZZINI" ESTORTI ALLA FAMIGLIA GANDINI.

http://famigliagandini.blogspot.it/2015/10/polizia-locale-associata-medio-polesine.html


mercoledì 6 luglio 2016
LO SCANDALO DELLE PROCURE: RICHIESTA ARCHIVIAZIONE DELLA MULTA TRUFFA CHE HO RICEVUTO DALLA POLIZIA LOCALE ASSOCIATA MEDIO POLESINE.
http://famigliagandini.blogspot.it/2016/07/lo-scandalo-delle-procure-la-famiglia.html




lunedì 13 febbraio 2017
15 FEBBRAIO 2017 UDIENZA AL TRIBUNALE DI ROVIGO: LA MULTA-TRUFFA DELLA POLIZIA LOCALE ASSOCIATA MEDIO POLESINE. POST DI ALESSANDRO GANDINI.
http://famigliagandini.blogspot.it/2017/02/15-febbraio-2017-udienza-al-tribunale.html









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